LEGGE REGIONALE N. 3 DEL
12-01-1999
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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CAPO III
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(Edifici e luoghi pubblici)
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia
residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti
pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa
effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione,
appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non
superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli
concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso
immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente
legge.
ARTICOLO 10
(Edifici e luoghi privati aperti al pubblico)
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi
contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in
misura non superiore al settantacinque per cento della spesa
effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a
lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli
concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa
unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la
presente legge.
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