LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 12-01-1999
REGIONE VALLE D'AOSTA

Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 4
del 19 gennaio 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1 del 2000 Articolo 18

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

CAPO III
INTERVENTI FINANZIARI PER
L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ARTICOLO 9

(Edifici e luoghi pubblici)
1.             Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 
superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia 
residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti 
pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa 
effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, 
appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non 
superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.
2.             I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli 
concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso 
immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente 
legge.

  
  

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ARTICOLO 10

(Edifici e luoghi privati aperti al pubblico)
1.             Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al 
superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi 
contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in 
misura non superiore al settantacinque per cento della spesa 
effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 
lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.
2.             I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli 
concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa 
unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la 
presente legge.

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